Art. 33.
              Istruttoria nel procedimento disciplinare

  Fermo  il  disposto  dell'articolo  29,  secondo  comma,  e  quello
dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere
inflitta  senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti,
sia  stato  invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con
l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere
sentito nelle sue discolpe.
  L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.