Art. 34.
              Svolgimento del procedimento disciplinare

  Il  presidente  nomina,  tra i membri del consiglio provinciale, un
relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al
consiglio i fatti per cui si procede.
  Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie
o  documenti,  delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti;
in  caso  di  parita'  di  voti  prevale la decisione piu' favorevole
all'incolpato.
  Se  l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria
difensiva  ne'  dimostra  un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
  La  deliberazione  deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi
della  decisione  e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e'
pronunciato   con  la  formula  "non  essere  luogo  a  provvedimento
disciplinare".