Art. 34. Svolgimento del procedimento disciplinare Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".