Art. 35.
                      Ricusazione e astensione

  I   membri   del  consiglio  provinciale  devono  astenersi  quando
ricorrono  i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51
del  codice  di  procedura  civile  e possono essere ricusati per gli
stessi motivi.
  Sull'astensione   e   sulla   ricusazione   decide   il   consiglio
provinciale.
  Se  non e' disponibile il numero di componenti del consiglio che e'
prescritto  per  deliberare,  gli  atti sono rimessi senza indugio al
consiglio  provinciale  costituito  nella  sede della corte d'appello
vicina.  Se  i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati
ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi
al  Consiglio  nazionale per la designazione del consiglio costituito
in altra sede della corte d'appello piu' vicina.
  Il   consiglio  competente  a  termini  del  comma  precedente,  se
autorizza  l'astensione  o  riconosce  legittima  la  ricusazione, si
costituisce  al  consiglio  provinciale cui appartengono i componenti
che  hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti
restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.