Art. 36.
                   Notificazione delle deliberazioni

    Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni
  all'interessato  ed  al  pubblico ministero presso il tribunale nel
  cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale
  presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del
  lavoro e della previdenza sociale.