Art. 37. Ricorso al Consiglio nazionale Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' anche infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.