Art. 37.
                   Ricorso al Consiglio nazionale

  Nel   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  notificazione
l'interessato  ed  il  pubblico ministero possono proporre ricorso al
Consiglio nazionale.
  Il    Consiglio   nazionale   puo'   sospendere   l'efficacia   del
provvedimento;   riesamina   integralmente   i  fatti  e  puo'  anche
infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.
  Gli  effetti  del  ricorso  sono  limitati  a  coloro  che  l'hanno
proposto.