Art. 38.
                      Riammissione dei radiati

  Il  consulente  del lavoro radiato dall'albo puo' esservi riammesso
purche'   siano  trascorsi  almeno  sei  anni  dal  provvedimento  di
radiazione  e,  se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta
la  riabilitazione.  In  ogni  caso  deve risultare che il radiato ha
tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.