Art. 4. Incompatibilita' L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.