Art. 4.
                          Incompatibilita'

  L'iscrizione  nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita
in  permanenza  del  rapporto  di  lavoro agli impiegati dello Stato,
delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni  e  degli  altri  enti
pubblici,   ai   dipendenti  degli  istituti  di  patronato  o  delle
associazioni  sindacali  dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai
notai e ai giornalisti professionisti.