Art. 40.
                 Consulenti gia' iscritti nell'albo

  I   consulenti  del  lavoro  gia'  iscritti  nell'albo  al  momento
dell'entrata  in  vigore della presente legge acquisiscono il diritto
di  permanervi  o  reiscriversi  in deroga al requisito del titolo di
studio   e   del  certificato  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione.
  Resta  fermo  l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o
in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, ai fini del
conseguimento  dell'abilitazione  da  parte dei candidati che avranno
superato le prove di esame.