Art. 5.
               Tenuta dei libri e documenti di lavoro

  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  all'articolo 2 della
presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere
tenuti  sul  luogo  di  lavoro,  a disposizione degli incaricati alla
vigilanza,  una copia del libro di matricola ed un registro sul quale
effettuare  le  scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma,
n.  2),  del  testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
  Le  norme  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n.  1124,  concernenti  il  libro  di  paga e di matricola, si
applicano  anche  alla copia del libro di matricola ed al registro di
cui al comma precedente.
  I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta' di cui al
primo   comma   devono   comunicare   preventivamente  al  competente
ispettorato  del lavoro le generalita' del professionista al quale e'
stato  affidato l'incarico, nonche' il recapito dello studio ove sono
reperibili i documenti.
  Il  consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'articolo 1
che,  senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla
richiesta  dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a
cio'  abilitato  dalla  legge,  di  esibire la documentazione in loro
possesso,  sono  puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a
L. 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da L.
100.000 a L. 400.000.