Art. 7.
                Responsabilita' del datore di lavoro

  L'affidamento  ai  consulenti  del  lavoro  delle  attivita' di cui
all'articolo  2  non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le
attivita'  sono  svolte,  dagli  obblighi ad essi imposti dalle leggi
vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.