Art. 8.
                   Albo dei consulenti del lavoro

  E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.
  Il  consulente  del  lavoro  iscritto  in  un albo provinciale puo'
esercitare  l'attivita'  professionale  in  tutto il territorio dello
Stato.  Non  e'  consentita  la contemporanea iscrizione in piu' albi
provinciali.
  L'albo  deve  contenere  il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita,  il  titolo  di studio, la residenza e l'eventuale domicilio
degli  iscritti,  la  data di iscrizione e gli estremi del diploma di
abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto.
  L'albo  e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni;
la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.