Art. 9. Condizioni per l'iscrizione nell'albo L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato e' italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita'; b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio; c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto; d) certificato del casellario giudiziario; e) certificato di buona condotta morale e civile; f) certificato di godimento dei diritti civili; g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione; h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento; i) certificato di residenza. Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38. Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale. Qualora il consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, puo' ricorrere al Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.