Art. 9. 
                Condizioni per l'iscrizione nell'albo 
 
  L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta  in
carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al  successivo
articolo 11, corredata dei seguenti documenti: 
    a) certificato di cittadinanza italiana  o  documento  attestante
che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri  della
Comunita'  economica  europea,  ovvero   documento   attestante   che
l'interessato  e'  italiano  appartenente  a  territori   non   uniti
politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli  Stati
esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita'; 
    b)  certificato   autentico   o   autenticato   di   abilitazione
all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale
del lavoro competente per territorio; 
    c) certificato autentico o autenticato attestante  il  titolo  di
studio posseduto; 
    d) certificato del casellario giudiziario; 
    e) certificato di buona condotta morale e civile; 
    f) certificato di godimento dei diritti civili; 
    g)  ricevuta  attestante  il   versamento   del   contributo   di
iscrizione; 
    h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio  della
tessera di riconoscimento; 
    i) certificato di residenza. 
  Gli ex dipendenti del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di cui all'articolo 1, secondo comma,  per  i  quali  non  e'
richiesto  l'esame  di  Stato,  ai  fini  della  iscrizione  all'albo
professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato
al punto b) del  presente  articolo,  l'attestazione  rilasciata  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante  che  gli
stessi hanno svolto mansioni  di  ispettori  del  lavoro  presso  gli
ispettorati del lavoro. 
  Non  possono  ottenere  l'iscrizione  coloro  che  hanno  riportato
condanna penale che,  a  norma  della  presente  legge,  comporta  la
radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38. 
  Il consiglio provinciale, su relazione di un suo  membro,  delibera
in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di  tre
mesi dalla data di presentazione della domanda. 
  Il rigetto della  domanda  per  motivi  di  incompatibilita'  o  di
condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato
invitato a comparire davanti al consiglio provinciale. 
  Avverso il provvedimento di reiezione della domanda  l'interessato,
entro trenta giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  stesso,  ha
facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale. 
  Qualora il consiglio provinciale  non  provveda  entro  il  termine
stabilito dal precedente terzo  comma,  l'interessato,  entro  trenta
giorni, puo' ricorrere al Consiglio nazionale. 
  Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso
presentati entro trenta giorni  dalla  data  di  presentazione  degli
stessi.