Art. 2. L'articolo 29 della citata legge e' sostituito dal seguente: "Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 1979 PERTINI ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO