Art. 2.

  L'articolo 29 della citata legge e' sostituito dal seguente:
  "Non  possono  essere  eseguiti  lavori  in  prossimita'  di  linee
elettriche  aeree  sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le
linee  di  contatto  e  di  alimentazione  ad alta tensione fino a 25
chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 gennaio 1979

                               PERTINI

                                                  ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO