Art. 2.

  I  dipendenti dall'Organismo di cui al precedente art. 1 addetti ai
controlli   sono  autorizzati  ad  eseguire,  in  qualsiasi  momento,
ispezioni  negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei
depositi  fuori  fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute
ai  sensi  del regolamento (CEE) n. 3089/78, ed in quelli delle ditte
loro  fornitrici  o  concessionarie, nonche' a richiedere alle stesse
l'esibizione   della   contabilita'  prescritta  per  la  concessione
dell'aiuto,  dei  registri  previsti ai fini fiscali, dai quali possa
desumersi  il  movimento  degli olii entrati e di quelli usciti ed il
movimento  delle  confezioni.  Gli stessi sono altresi' autorizzati a
prelevare  campioni  secondo  le  procedure  previste  dalla  vigente
normativa  in materia di repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.
  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  devono  conseguire  il
riconoscimento,  da  parte  del  prefetto di Roma, della qualifica di
guardia  particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del
regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di
esecuzione.  Tale  riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento
dei controlli in tutto il territorio nazionale.
  Per  la  loro  identificazione personale gli stessi soggetti devono
essere  muniti  di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Le  imprese  confezionatrici  che  richiedono  l'aiuto  al  consumo
dell'olio  di  oliva  in misura superiore a quella accertata decadono
dal diritto all'aiuto per le quantita' cui si riferiscono le relative
domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad
una   sanzione   amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  pari
all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.
  In  caso di irregolare tenuta della contabilita' prescritta ai fini
della  concessione  dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.
  Alla   applicazione   delle  sanzioni  amministrative  provvede  il
prefetto  competente  per  territorio,  su  rapporto degli addetti ai
controlli o dell'Organismo di cui al precedente art. 1.
  Alle  infrazioni  amministrative si applicano le disposizioni della
legge 24 dicembre 1975, n. 706.
  Le  infrazioni  previste  dal  quarto  comma  del presente articolo
comportano,  altresi',  per  le  ditte  confezionatrici il ritiro del
riconoscimento  di  cui al regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio
del  19  dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di
un  anno.  Tale  ritiro  e'  disposto con lo stesso provvedimento che
irroga  la  relativa  sanzione e di esso e' data notizia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.