IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163;
  Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78, conclusi il
31  gennaio 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria  Cgil-Cisl-Uil e i sindacati scuola confederali, i sindacati
autonomi  (Snals,  Snia,  Cisal,  Snap, Cisal-Fisafi) e il 2 febbraio
1979  con i rappresentanti della Federazione nazionale Cisnal scuola,
con  i quali si e' convenuto di corrispondere al personale ispettivo,
direttivo,  docente,  educativo  e  non docente delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche dello Stato, e delle istituzioni
educative  statali,  dal  1 gennaio 1979, l'importo annuo di L. 9.600
per  ogni  anno  di  servizio comunque prestato nelle amministrazioni
statali,  compreso  quello  prestato alle dipendenze dei comuni nelle
scuole  di avviamento professionale, importo che costituisce maturato
economico  ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli
funzionali-retributivi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  1 gennaio 1979, al personale ispettivo, direttivo,
docente,  educativo  e  non  docente  di  ruolo delle scuole materne,
elementari,  secondarie  ed  artistiche e delle istituzioni educative
statali  e'  corrisposto  l'importo  annuo lordo di L. 9.600 per ogni
anno  di  servizio  comunque  prestato fino al 31 dicembre 1978 nelle
amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei
comuni nelle scuole di avviamento professionale statali.