IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78, conclusi il 31 gennaio 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e i sindacati scuola confederali, i sindacati autonomi (Snals, Snia, Cisal, Snap, Cisal-Fisafi) e il 2 febbraio 1979 con i rappresentanti della Federazione nazionale Cisnal scuola, con i quali si e' convenuto di corrispondere al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato, e delle istituzioni educative statali, dal 1 gennaio 1979, l'importo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale, importo che costituisce maturato economico ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali-retributivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1. Con decorrenza 1 gennaio 1979, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente di ruolo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative statali e' corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 dicembre 1978 nelle amministrazioni statali, compreso quello prestato alle dipendenze dei comuni nelle scuole di avviamento professionale statali.