Art. 2. 
 
  L'importo di cui al precedente art. 1 e' corrisposto  nella  misura
di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a  norma
delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento,
con l'aggiunta di due  importi  annuali  per  ogni  aumento  biennale
maturato in detto parametro. 
  Ai  fini  dell'applicazione  del  precedente  comma,  il  personale
direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica  e  quello
non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri  di
stipendio terminali 609, 535,  530,  370  e  245,  si  considera  con
anzianita' di servizio complessiva pari a sedici anni, maggiorati  di
un biennio per ogni  aumento  periodico  in  godimento.  Il  medesimo
personale direttivo con parametro di stipendio iniziale si considera,
agli stessi fini, con un'anzianita' di servizio complessiva  pari  ad
anni sedici diminuiti degli anni di  permanenza  necessari,  a  norma
delle  vigenti  disposizioni,  per  il  passaggio  dal  parametro  in
godimento a quello terminale del ruolo di appartenenza  e  maggiorati
di un biennio per ogni aumento periodico attribuito nel parametro  in
godimento. Gli ispettori tecnici  periferici  con  parametro  600  si
considerano agli stessi fini con anzianita' di  servizio  complessiva
pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per  ogni  aumento
periodico in godimento. 
  E' fatta salva  l'attribuzione  degli  eventuali  maggiori  importi
spettanti in relazione alla valutazione complessiva del  servizio  di
cui al precedente art. 1. In tale caso si  trascura  la  frazione  di
anno inferiore a sei mesi. 
  Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo sono
corrisposti due importi annuali per ogni  aumento  biennale  maturato
nel parametro in godimento.