Art. 2. L'importo di cui al precedente art. 1 e' corrisposto nella misura di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a norma delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento, con l'aggiunta di due importi annuali per ogni aumento biennale maturato in detto parametro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il personale direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e quello non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri di stipendio terminali 609, 535, 530, 370 e 245, si considera con anzianita' di servizio complessiva pari a sedici anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. Il medesimo personale direttivo con parametro di stipendio iniziale si considera, agli stessi fini, con un'anzianita' di servizio complessiva pari ad anni sedici diminuiti degli anni di permanenza necessari, a norma delle vigenti disposizioni, per il passaggio dal parametro in godimento a quello terminale del ruolo di appartenenza e maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico attribuito nel parametro in godimento. Gli ispettori tecnici periferici con parametro 600 si considerano agli stessi fini con anzianita' di servizio complessiva pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. E' fatta salva l'attribuzione degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva del servizio di cui al precedente art. 1. In tale caso si trascura la frazione di anno inferiore a sei mesi. Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo sono corrisposti due importi annuali per ogni aumento biennale maturato nel parametro in godimento.