Art. 4.

  L'importo  corrispondente  alle  L. 9.600 annue, di cui al presente
decreto,  e'  assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali.
  L'importo  stesso  si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed
e'  ridotto  nella  stessa proporzione in ogni posizione di stato che
comporti  la  riduzione  dello  stipendio.  E'  corrisposto ad un sol
titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.