Art. 4. L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue, di cui al presente decreto, e' assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. L'importo stesso si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed e' ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. E' corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.