Art. 10. Al secondo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni possono sospendere, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unita' sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale e' scaduto il termine medesimo. In ogni caso le regioni nominano un apposito commissario per la presentazione dei prescritti rendiconti".