Art. 10.

  Al secondo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e' aggiunto il seguente periodo:
  "Nei  casi  di  inosservanza  del  termine  suindicato,  le regioni
possono   sospendere,   sino   alla   presentazione   dei  rendiconti
trimestrali,  il  trasferimento  delle  quote  spettanti  alle unita'
sanitarie  locali  per  il trimestre successivo a quello nel quale e'
scaduto il termine medesimo.
  In  ogni  caso  le  regioni nominano un apposito commissario per la
presentazione dei prescritti rendiconti".