Art. 11. Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi di tutto il personale, destinato ai servizi delle unita' sanitarie locali, degli enti locali, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonche' degli altri enti soppressi, e' fatto divieto di procedere ad assunzione anche temporanea di nuovo personale amministrativo, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto.