Art. 11.

  Fino   alla   istituzione  dei  ruoli  nominativi  regionali  e  al
trasferimento  negli  stessi  di  tutto  il  personale,  destinato ai
servizi  delle unita' sanitarie locali, degli enti locali, degli enti
mutualistici  e delle gestioni autonome in liquidazione nonche' degli
altri  enti  soppressi,  e'  fatto divieto di procedere ad assunzione
anche   temporanea   di  nuovo  personale  amministrativo,  salvo  le
assunzioni conseguenti a concorsi gia' espletati alla data di entrata
in vigore del presente decreto.