Art. 14. 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 18,  20,  21,
commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre  1978,
n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e,  conseguentemente
i riferimenti temporali previsti  nelle  disposizioni  stesse  devono
intendersi posticipate di un anno. 
  Il contributo di adeguamento, indicato nel predetto  art.  25,  per
gli artigiani e commercianti e' moltiplicato, per l'anno 1980, per il
coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata  nell'art.  26
per i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e'  soggetta  alla
variazione di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
  Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni convenzionali
orarie, contemplate  dall'art.  22  succitato,  sono  aumentate,  per
l'anno 1980, tenendo conto delle  variazioni  dell'indice  del  costo
della vita verificatesi nel 1979. 
  Con efficacia dal 1 gennaio 1979, l'ultimo comma dell'art. 19 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' abrogato.