Art. 14. Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 18, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipate di un anno. Il contributo di adeguamento, indicato nel predetto art. 25, per gli artigiani e commercianti e' moltiplicato, per l'anno 1980, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'art. 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni convenzionali orarie, contemplate dall'art. 22 succitato, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979. Con efficacia dal 1 gennaio 1979, l'ultimo comma dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' abrogato.