Art. 15. Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennita' integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennita' stessa accertati dal 1 gennaio 1979 in poi.