Art. 15.

  Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze
di   terzi   alla   data   del   31  dicembre  1978,  aventi  diritto
all'indennita'   integrativa  speciale  a  norma  delle  disposizioni
vigenti  alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma
dell'art.  17  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843, si applica
limitatamente  agli incrementi dell'indennita' stessa accertati dal 1
gennaio 1979 in poi.