Art. 16.

  A  modifica  del  termine  stabilito  all'art.  24  della  legge 21
dicembre  1978,  n.  843,  i  versamenti da parte degli enti indicati
nello  stesso  articolo  e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979,
devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.
  La  maggiorazione  dell'interesse di dilazione e di differimento di
cui  all'art.  23  della  stessa  legge  21 dicembre 1978, n. 843, e'
fissato nella misura di cinque punti.