Art. 16. A modifica del termine stabilito all'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione. La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'art. 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' fissato nella misura di cinque punti.