Art. 17.

  In  previsione  del  riordinamento  del  sistema  previdenziale dei
lavoratori  marittimi,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1980 a favore dei
lavoratori  iscritti  alle  gestioni  della  Cassa  nazionale  per la
previdenza  marinara  sono  dovuti i soli contributi previsti per gli
iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica
assegni familiari, gestite dall'I.N.P.S.
  I   contributi  di  cui  al  comma  precedente  sono  dovuti  sulla
retribuzione  determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.
  Per  le aziende esercenti la pesca e limitatamente all'anno 1980, i
contributi  di  cui  al  primo  comma verranno determinati sulla base
delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente
aumentate  secondo  il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art.
15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
  I  contributi  di  cui  al primo comma verranno riscossi secondo le
norme, le modalita' e con le sanzioni previste per la generalita' dei
datori  di  lavoro,  salve  le  particolarita'  di  cui  ai punti che
seguono:
    1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte
posizioni contributive per ciascuna unita' navale, previa istituzione
e tenuta di un corrispondente libro paga;
    2)  obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei
contributi  con  periodicita'  mensile,  entro  sessanta giorni dalla
scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;
    3)   mantenimento,   a  tutela  dei  crediti  contributivi  delle
disposizioni  concernenti  i privilegi speciali e le garanzie, sia di
ordine  sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente
nella Cassa nazionale per la previdenza marinara;
    4)  ai  fini della conservazione del privilegio speciale previsto
dal  codice  della  navigazione  e delle conseguenti azioni legali, i
contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della
nave,  vengono  calcolati,  immediatamente,  in  difetto  di denunzia
contributiva  sino  a  tale  data,  con  riferimento  alle precedenti
denunzie contributive che risultino presentate;
    5)  sono  abrogate tutte le disposizioni riguardanti la emissione
di  ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli
esattoriali   da  parte  della  Cassa  nazionale  per  la  previdenza
marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi
al 31 dicembre 1979;
    6)  resta  ferma,  per  le  aziende  armatoriali l'esclusione dal
versamento  delle  addizionali  contributive  di  cui  alle  leggi  5
novembre  1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n.
164, e successive modificazioni e proroghe;
    7)  le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni
della  Cassa  nazionale  per  la  previdenza  marinara, continuano ad
essere  determinate  e  corrisposte,  in attesa del riordinamento del
settore, sulla base della vigente normativa.