Art. 18.

  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in corso al 1 gennaio 1980 il
limite  minimo  di  retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di
societa'  e  di  enti  cooperativi,  anche di fatto, e loro organismi
associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30  aprile  1970,  n.  602, per i pescatori della piccola
pesca  marittima  e  delle  acque  interne di cui alla legge 13 marzo
1958,  n.  250, per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte
le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  ed assistenza
sociale, in lire seimila.
  L'ammontare  del  limite  minimo  di  retribuzione  di cui al comma
precedente  varia  nella  stessa  misura  percentuale e con la stessa
decorrenza  delle  variazioni  delle  pensioni  che  si verificano in
applicazione  dell'art.  19  della  legge 30 aprile 1969, n. 153, con
l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.