Art. 18. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila. L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.