Art. 2. Nei casi di infermita' del lavoratore il medico curante redige in duplice esemplare e rimette alla struttura indicata dalla regione il certificato di diagnosi, prognosi e di eventuale continuazione della malattia e rilascia contemporaneamente al lavoratore un attestato, da consegnarsi entro tre giorni dal rilascio al datore di lavoro, comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporti la temporanea inidoneita' al lavoro. Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a richiesta, gli attestati in suo possesso ed a comunicare i necessari dati salariali entro il termine di quindici giorni, nella ipotesi di pagamento diretto da parte dell'Istituto medesimo. La struttura indicata al primo comma provvede a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro quindici giorni, copia della certificazione ivi prevista con le eventuali osservazioni e puo' disporre controlli sullo stato di infermita' del lavoratore.