Art. 2. 
 
  Nei casi di infermita' del lavoratore il medico curante  redige  in
duplice esemplare e rimette alla struttura indicata dalla regione  il
certificato di diagnosi, prognosi e di eventuale continuazione  della
malattia e rilascia contemporaneamente al lavoratore un attestato, da
consegnarsi entro tre  giorni  dal  rilascio  al  datore  di  lavoro,
comprovante l'inizio e la  durata  della  malattia  che  comporti  la
temporanea inidoneita' al lavoro. 
  Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione  e   produrre
all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  a  richiesta,  gli
attestati in suo possesso ed a comunicare i necessari dati  salariali
entro il termine di  quindici  giorni,  nella  ipotesi  di  pagamento
diretto da parte dell'Istituto medesimo. 
  La  struttura  indicata  al  primo  comma  provvede  a  trasmettere
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  quindici
giorni, copia della certificazione  ivi  prevista  con  le  eventuali
osservazioni e puo' disporre controlli sullo stato di infermita'  del
lavoratore.