Art. 20. All'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Con lo stesso decreto i predetti beni possono essere assegnati in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo non superiore a cinque anni per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della predetta legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624".