Art. 20.

  All'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, dopo
il primo comma, il seguente:
  "Con  lo stesso decreto i predetti beni possono essere assegnati in
uso  all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale per un periodo
non superiore a cinque anni per le esigenze connesse allo svolgimento
dei  compiti  di  cui  agli  articoli  74  e 76 della predetta legge,
nonche'  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale per le
esigenze  delle  sezioni  circoscrizionali di cui al decreto-legge 11
dicembre 1979, n. 624".