Art. 21.

  Per  l'anno  1980,  l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale
proseguira'  l'erogazione  delle prestazioni termalistiche secondo la
normativa  di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.
  Per  il  finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente
si  applicano  anche  per  l'anno  1980  le disposizioni previste per
l'anno 1979 dall'art. 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.