Art. 22.

  A  decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31
dicembre   1979  le  aliquote  complessive  della  contribuzione  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  a  carico  delle
imprese  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 aprile 1977, n. 102,
delle  imprese  di  cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573,
nel  testo  modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502,
nonche'  delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio
1979,  n.  20,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 31 marzo
1979,  n.  92,  sono  ridotte  di  quattro  punti  percentuali per il
personale  maschile  e  dieci  punti  percentuali  per  il  personale
femminile.
  Le  riduzioni  di  cui  ai  precedenti commi operano nel limite dei
contributi  dovuti  per  la  parte  a  carico delle imprese agli enti
pubblici  gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e,
per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti.
  Il  contributo  a  favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il
Mediterraneo  ed  oltre gli stretti di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio  1973,  n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio
1976, n. 389, e' prorogato fino al 31 dicembre 1980.
  All'onere   derivante   dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato per l'anno 1980 in lire 2.038 miliardi, si provvede mediante
riduzione  del  fondo  speciale  iscritto al cap. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   le   occorrenti  variazioni  di  bilancio  allo  stato  di
previsione  dell'entrata  ed  a quelli della spesa del bilancio dello
Stato.