Art. 22. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonche' delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile. Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e, per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti. Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e' prorogato fino al 31 dicembre 1980. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1980 in lire 2.038 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa del bilancio dello Stato.