Art. 23.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro
dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera a),
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,  e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non
eccedono  l'ammontare  complessivo  annuo  lordo  di  lire 2 milioni,
compete,  in  aggiunta  alle  detrazioni di cui agli articoli 15 e 16
dello  stesso  decreto  e  di cui all'art. 59 della legge 21 dicembre
1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue
rapportate  al  periodo  di  lavoro  nell'anno.  La  detrazione trova
applicazione  anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.