Art. 23. Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'art. 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni, compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'art. 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 28 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.