Art. 24 Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gia' in servizio presso il Ministero della sanita', unitamente al personale che sara' assegnato con le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 luglio 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e dell'assistenza di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' trasferito al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. In attesa che per effetto del riordinamento del Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano stabilite le dotazioni organiche del Ministero e fino alla data dell'inquadramento definitivo, al personale di cui al precedente comma iscritto in apposito ruolo speciale, continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dagli ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza.