Art. 24

  Per  l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanita'
nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale, il personale di cui
all'art.  67  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, gia' in servizio
presso  il Ministero della sanita', unitamente al personale che sara'
assegnato con le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 luglio
1977,   n.  349,  per  le  esigenze  della  programmazione  sanitaria
nazionale  e  dell'assistenza  di  cui  all'art.  37  della  legge 23
dicembre  1978, n. 833, e' trasferito al Ministero medesimo in deroga
alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 618.
  In  attesa  che  per  effetto del riordinamento del Ministero della
sanita',  ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
siano stabilite le dotazioni organiche del Ministero e fino alla data
dell'inquadramento  definitivo,  al  personale  di  cui al precedente
comma  iscritto in apposito ruolo speciale, continua ad applicarsi il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  legge  e dagli
ordinamenti degli enti e delle gestioni di provenienza.