Art. 25.

  L'inizio  di atti destinati a promuovere il procedimento, d'ufficio
o  a  domanda,  per  il  riconoscimento  del carattere scientifico di
istituti  pubblici,  nel  cui  ambito  si svolga attivita' di ricerca
scientifica  unitamente  alla attivita' di ricovero e cura, determina
per    tali    enti,    anche    se   ospedalieri,   la   sospensione
dell'applicabilita'  delle  norme, di cui agli articoli 61 e 66 della
legge  23 dicembre 1978, n. 833, in particolare di quelle concernenti
il  trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, fino
a  che  non  sia  concluso  il  procedimento di riconoscimento di cui
all'art. 42 della medesima legge.
  Gli  enti soggetti al procedimento di riconoscimento e quelli per i
quali  sia intervenuto il decreto di riconoscimento possono devolvere
i  propri  redditi  patrimoniali,  ove  sussistano, alle attivita' di
ricerca scientifica.