Art. 25. L'inizio di atti destinati a promuovere il procedimento, d'ufficio o a domanda, per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici, nel cui ambito si svolga attivita' di ricerca scientifica unitamente alla attivita' di ricovero e cura, determina per tali enti, anche se ospedalieri, la sospensione dell'applicabilita' delle norme, di cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare di quelle concernenti il trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, fino a che non sia concluso il procedimento di riconoscimento di cui all'art. 42 della medesima legge. Gli enti soggetti al procedimento di riconoscimento e quelli per i quali sia intervenuto il decreto di riconoscimento possono devolvere i propri redditi patrimoniali, ove sussistano, alle attivita' di ricerca scientifica.