Art. 26.

  Il  termine dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni
ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed
integrazioni, in scadenza entro il 31 marzo 1980, e' prorogato a tale
data in attesa dell'adozione di un organico provvedimento legislativo
riguardante  i  giovani destinati dalle amministrazioni predette alla
realizzazione dei progetti specifici previsti dalla legge stessa.
  Con  effetto  dal  15  gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le
regioni  e  gli  enti  pubblici non economici non possono predisporre
nuovi programmi o progetti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno
1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
  L'attuazione  dei  programmi  o dei progetti finanziati dal CIPE ai
sensi  dell'art.  25  della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  deve avere inizio non oltre il 31 marzo
1980.  Per  i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro
il  31  marzo  1980,  decade  la  delibera del relativo finanziamento
adottata dal CIPE.
  In  riferimento  alle  ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme
recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 e dal decreto-legge 6 luglio
1978,  n.  351,  convertito,  con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978,  n.  479,  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare,
con  propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui,
tra  le  suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal
CIPE medesimo.