Art. 26. Il termine dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro il 31 marzo 1980, e' prorogato a tale data in attesa dell'adozione di un organico provvedimento legislativo riguardante i giovani destinati dalle amministrazioni predette alla realizzazione dei progetti specifici previsti dalla legge stessa. Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell'art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE. In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.