Art. 4. 
 
  Per il 1980 l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro versera' al bilancio dello Stato una somma  pari
a quella determinata per il 1979  ai  sensi  dell'articolo  69  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  In attesa del riordinamento del  sistema  previdenziale  l'aliquota
contributiva di cui all'art. 5 della legge 28 luglio 1939,  n.  1346,
e'  ripartita  nello  0,12  per  cento  della  retribuzione  per   la
prestazione economico-previdenziale di cui al punto  3)  dell'art.  3
della citata legge e  nel  5,48  per  cento  della  retribuzione  per
l'assistenza sanitaria, oltre alle quote addizionali per l'assistenza
ai pensionati di cui alla legge 7 gennaio 1970, n. 5,  e  alla  quota
aggiuntiva di cui all'art. 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386. 
  A modifica ed integrazione dell'art. 2 della legge 29 giugno  1977,
n.  349,  il  commissario  straordinario   dell'Ente   nazionale   di
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico,  nominato  a
norma dell'art. 2-bis, primo comma, della legge 17  agosto  1974,  n.
386,   resta   in   carica   per   la   gestione    delle    funzioni
economico-previdenziali di cui al comma precedente fino  al  riordino
della materia.