Art. 4. Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro versera' al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In attesa del riordinamento del sistema previdenziale l'aliquota contributiva di cui all'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1346, e' ripartita nello 0,12 per cento della retribuzione per la prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'art. 3 della citata legge e nel 5,48 per cento della retribuzione per l'assistenza sanitaria, oltre alle quote addizionali per l'assistenza ai pensionati di cui alla legge 7 gennaio 1970, n. 5, e alla quota aggiuntiva di cui all'art. 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386. A modifica ed integrazione dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nominato a norma dell'art. 2-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, resta in carica per la gestione delle funzioni economico-previdenziali di cui al comma precedente fino al riordino della materia.