Art. 5. In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti; b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori a gestione diretta; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM. Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica, restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. Ai cittadini assistiti ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' garantita l'assistenza specialistica esterna con le forme, con le modalita' ed i limiti previsti per gli assistiti dal disciolto INAM. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia. Fino alla emanazione della disciplina legislativa di cui agli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli organi di amministrazione della C.R.I. Il finanziamento dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino alla istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'.