Art. 5.

  In   attesa  dell'approvazione  del  piano  sanitario  nazionale  a
decorrere  dal  1  gennaio  1980  a  tutti  i  cittadini presenti nel
territorio  della  Repubblica  l'assistenza  sanitaria e' erogata, in
condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
    a)  assistenza  medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica
con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti;
    b)  assistenza  farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti
nella  convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto
1978, n. 484;
    c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
    d)  assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori a gestione
diretta;
    e)  assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie
erogate agli assistiti dal disciolto INAM.
  Per    l'assistenza    specialistica   convenzionata,   in   attesa
dell'adozione  della convenzione unica, restano ferme le modalita' di
erogazione previste dalle convenzioni vigenti.
  Ai  cittadini  assistiti  ai  sensi  dell'art.  63  della  legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  e'  garantita  l'assistenza  specialistica
esterna  con  le forme, con le modalita' ed i limiti previsti per gli
assistiti dal disciolto INAM.
  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art. 57, terzo e quarto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Con  provvedimento  regionale  saranno disciplinate le modalita' di
erogazione,  fino  alla  costituzione  delle unita' sanitarie locali,
delle  prestazioni  di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini
non  tenuti  secondo  la  legislazione in vigore al 31 dicembre 1979,
all'iscrizione  a  casse  mutue  eroganti prestazioni obbligatorie di
malattia.
  Fino  alla  emanazione  della  disciplina  legislativa  di cui agli
articoli  23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
di  cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge sono prorogati
tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art.
72 della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli organi di
amministrazione  della  C.R.I.  Il finanziamento dell'attivita' degli
enti  e'  assicurato  nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel
1979.
  Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle
funzioni  di  cui  alla  legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari
liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anche in deroga
ai  vigenti  ordinamenti  dei  rispettivi  enti,  e con provvedimenti
autorizzativi  o  di  delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale  delle  direttive  dei competenti organi delle regioni e
delle  province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le
finalita' e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.
  Restano  fermi  i  compiti  degli  ispettorati  del  lavoro  di cui
all'articolo  21  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, fino alla
istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro  e  all'effettivo  trasferimento  delle attribuzioni alle
unita' sanitarie locali.
  L'assistenza  sanitaria  di  cui  al primo comma comprende anche la
tutela sanitaria delle attivita' sportive.
  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 61, quarto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati,
oltre  che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal
personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le
modalita'  fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di
criteri  tecnici  generali  che  saranno  adottati  con  decreto  del
Ministro della sanita'.