Art. 6.

  Dal  1 gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto
degli   stanziamenti   previsti  per  l'anno  1980  ed  esse  saranno
ripartite,   fatte  salve  le  necessita'  finanziarie  degli  organi
centrali  del  Servizio  sanitario nazionale e degli enti pubblici di
cui  al  primo  comma  dello art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  tra  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con
le  modalita'  previste dal secondo comma dell'art. 51 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
  Fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la  ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici
e  dagli  standards  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle
funzioni  di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano prelevano dai fondi loro
assegnati  le  somme  relative alle spese da sostenere direttamente o
tramite  gli  enti  che  gia'  esercitano  le  funzioni  del Servizio
sanitario nazionale.