Art. 6. Dal 1 gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessita' finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dello art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fino a quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che gia' esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.