Art. 7.

  Le  spese  per  l'assistenza  sanitaria,  ivi  comprese le spese di
personale,  per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e
dalle  province  e  loro  consorzi sono provvisoriamente iscritte nei
bilanci  di  previsione degli enti stessi per l'anno finanziario 1980
in  misura  pari  al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979
quale   risulta  dai  bilanci  di  previsione  esecutivi  per  legge;
contestualmente  e' iscritto in via provvisoria apposito stanziamento
di  entrata  di  pari  ammontare  in  relazione  ai finanziamenti che
dovranno  essere  effettuati  dalle  regioni a valere sulle quote del
Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
  Le  previsioni  di spesa di cui al precedente comma debbono trovare
collocazione,  senza  alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella
rubrica relativa alla "Assistenza sanitaria" istituita con il decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
  Entro  il  30  aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per
ciascun  comune,  provincia e consorzio, lo ammontare delle spese per
l'assistenza  sanitaria  da  iscrivere definitivamente nei bilanci di
previsione,  assicurandone  l'integrale finanziamento con imputazione
alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.
  Le  entrate  comunque  derivanti  ai  comuni e alle province e loro
consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria,
con   esclusione   dei   finanziamenti  regionali  di  cui  ai  commi
precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate
all'entrata del bilancio dello Stato.