Art. 8. 
 
  Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma  dell'art.  6,  le
unita' sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge  23  dicembre
1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una  delle
aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modificazioni ed  integrazioni,  aventi  i
requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito  il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
della sanita', viene approvato lo schema tipo della  convenzione  per
il servizio di tesoreria da stipulare dalle unita'  sanitarie  locali
con le aziende di credito. 
  All'inizio di ciascun trimestre,  il  Ministro  del  tesoro  ed  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno  per
la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote  loro
assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le
medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato. 
  Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del
provvedimento regionale previsto dal  penultimo  comma  dell'art.  51
della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento  dai
propri  conti  correnti  delle  trimestralita'  dovute  alle   unita'
sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme  ad
apposito conto corrente infruttifero denominato: 
  "Direzione generale del  tesoro  -  Unita'  sanitarie  locali",  da
istituire  per  la   regolazione   contabile   degli   accreditamenti
effettuati dalle tesorerie  provinciali  dello  Stato  ai  sensi  dei
successivi commi. 
  Presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  sono
istituite contabilita' speciali, articolate  in  distinti  sottoconti
per spese correnti e per spese  in  conto  capitale,  intestate  alle
unita' sanitarie locali. 
  Le regioni inviano altra copia del provvedimento di cui  al  quarto
comma alle sezioni di tesoreria provinciale  dello  Stato  le  quali,
sulla base di  detto  provvedimento,  accreditano  alle  contabilita'
speciali  le  quote   spettanti   alle   unita'   sanitarie   locali,
scritturando i relativi importi in apposito conto. 
  Le  unita'  sanitarie   locali   possono   effettuare   di   regola
prelevamenti mensili dalla contabilita' speciale presso la  tesoreria
provinciale dello Stato a favore del proprio  tesoriere  fino  ad  un
terzo della quota trimestrale ad esse accreditata per far  fronte  ai
pagamenti per spese correnti, salva  la  facolta'  delle  regioni  di
autorizzare, su motivata richiesta  delle  unita'  sanitarie  locali,
prelevamenti di importo superiore. I prelevamenti  per  le  spese  in
conto  capitale  sono  effettuate   in   relazione   alle   effettive
necessita'. 
  Le sezioni di tesoreria  provinciale,  su  richiesta  delle  unita'
sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del
tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un  importo
non superiore ad un terzo della quota trimestrale  precedente,  nelle
more degli accreditamenti, salvo quanto previsto al  successivo  art.
10. 
  Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'  di
funzionamento dei conti correnti e delle contabilita' speciali di cui
al presente articolo, nonche'  le  regolazioni  contabili,  anche  in
deroga alle norme contenute  nella  legge  di  contabilita'  generale
dello Stato e nel relativo regolamento.