Art. 8. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, le unita' sanitarie locali, di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita', viene approvato lo schema tipo della convenzione per il servizio di tesoreria da stipulare dalle unita' sanitarie locali con le aziende di credito. All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato. Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralita' dovute alle unita' sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme ad apposito conto corrente infruttifero denominato: "Direzione generale del tesoro - Unita' sanitarie locali", da istituire per la regolazione contabile degli accreditamenti effettuati dalle tesorerie provinciali dello Stato ai sensi dei successivi commi. Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilita' speciali, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle unita' sanitarie locali. Le regioni inviano altra copia del provvedimento di cui al quarto comma alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le quali, sulla base di detto provvedimento, accreditano alle contabilita' speciali le quote spettanti alle unita' sanitarie locali, scritturando i relativi importi in apposito conto. Le unita' sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilita' speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditata per far fronte ai pagamenti per spese correnti, salva la facolta' delle regioni di autorizzare, su motivata richiesta delle unita' sanitarie locali, prelevamenti di importo superiore. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuate in relazione alle effettive necessita'. Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unita' sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti, salvo quanto previsto al successivo art. 10. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' di funzionamento dei conti correnti e delle contabilita' speciali di cui al presente articolo, nonche' le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilita' generale dello Stato e nel relativo regolamento.