Art. 6.
  1.  Le  violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate  dalle  Amministrazioni  competenti  secondo  i  parametri
territoriali in vigore.
  La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  ha  efficacia  per  un anno a decorrere dal
giorno successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 12 dicembre 2006
                                                   Il Ministro: Turco
Registrata  alla  Corte  dei  conti  il  30  dicembre 2006 Ufficio di
controllo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365