Art. 10.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Salvo quanto previsto dai commi successivi, sono abrogati a far
data  dall'entrata  in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia
di attuazione del presente decreto:
    gli  articoli 5,  6, 7 e 8 della delibera CICR 12 gennaio 1994 di
cui alle premesse;
    il  decreto  del  Ministro  del Tesoro 22 giugno 1993 di cui alle
premesse;
    il  decreto  del  Ministro del Tesoro 7 dicembre 1991 di cui alle
premesse.
  2. Fino al 1° gennaio 2008, nei confronti delle banche e dei gruppi
bancari  che  optano  per  il  mantenimento  del  regime  prudenziale
regolato   dalla  delibera  di  cui  al  primo  alinea  del  comma 1,
continuano a essere efficaci le disposizioni ivi indicate e quelle in
materia  di  rischi  di mercato contenute nel provvedimento di cui al
secondo  alinea,  unitamente alle relative istruzioni attuative della
Banca d'Italia. Fino alla stessa data, a tali banche non si applicano
le   disposizioni   emanate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  degli
articoli da 3 a 7.
  3.    Al    fine    di   realizzare   condizioni   di   gradualita'
nell'applicazione  del  nuovo  regime  prudenziale, la Banca d'Italia
puo'  prevedere  che  continuino  ad  avere efficacia le disposizioni
emanate  ai  sensi  dei  provvedimenti  indicati nel comma 1, primo e
secondo alinea.
  4.  Il presente decreto diviene efficace a far data dall'entrata in
vigore  del  decreto-legge  adottato dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 22 dicembre 2006, di cui alle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 2006
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa