Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del presente decreto: gli articoli 5, 6, 7 e 8 della delibera CICR 12 gennaio 1994 di cui alle premesse; il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 di cui alle premesse; il decreto del Ministro del Tesoro 7 dicembre 1991 di cui alle premesse. 2. Fino al 1° gennaio 2008, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che optano per il mantenimento del regime prudenziale regolato dalla delibera di cui al primo alinea del comma 1, continuano a essere efficaci le disposizioni ivi indicate e quelle in materia di rischi di mercato contenute nel provvedimento di cui al secondo alinea, unitamente alle relative istruzioni attuative della Banca d'Italia. Fino alla stessa data, a tali banche non si applicano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli da 3 a 7. 3. Al fine di realizzare condizioni di gradualita' nell'applicazione del nuovo regime prudenziale, la Banca d'Italia puo' prevedere che continuino ad avere efficacia le disposizioni emanate ai sensi dei provvedimenti indicati nel comma 1, primo e secondo alinea. 4. Il presente decreto diviene efficace a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2006, di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa