Art. 2. Gruppo bancario 1. La Banca d'Italia individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da societa', ai fini della qualificazione di queste come societa' finanziarie rilevanti per la disciplina del gruppo bancario, e stabilisce i criteri di rilevanza determinante dell'insieme delle controllate bancarie e finanziarie di una capogruppo finanziaria, ai fini della configurazione di un gruppo bancario, avendo riguardo alle esigenze di effettivita' dell'esercizio della vigilanza sul gruppo e su tutte le sue componenti e di limitazione degli oneri a carico dei soggetti vigilati. 2. Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a: a) evitare, in armonia con la disciplina comunitaria, la coincidenza in capo alla medesima societa' di partecipazione del ruolo di capogruppo bancaria e di societa' di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, in materia di conglomerati finanziari b) consentire, in raccordo con la disciplina assicurativa, l'univoca individuazione della prevalenza delle partecipazioni di natura bancaria su quelle di natura assicurativa ai fini dell'inclusione della societa' di partecipazione nel gruppo bancario.