Art. 2.
                           Gruppo bancario
  1.   La   Banca   d'Italia   individua   le  caratteristiche  delle
partecipazioni  assunte  da societa', ai fini della qualificazione di
queste  come  societa'  finanziarie  rilevanti  per la disciplina del
gruppo  bancario,  e  stabilisce  i criteri di rilevanza determinante
dell'insieme   delle   controllate  bancarie  e  finanziarie  di  una
capogruppo  finanziaria,  ai  fini  della configurazione di un gruppo
bancario,    avendo    riguardo   alle   esigenze   di   effettivita'
dell'esercizio   della  vigilanza  sul  gruppo  e  su  tutte  le  sue
componenti  e  di  limitazione  degli  oneri  a  carico  dei soggetti
vigilati.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni dettano, tra l'altro,
criteri idonei a:
    a) evitare,   in   armonia  con  la  disciplina  comunitaria,  la
coincidenza  in  capo  alla  medesima  societa' di partecipazione del
ruolo   di  capogruppo  bancaria  e  di  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera v) del
decreto   legislativo   30 maggio   2005,   n.  142,  in  materia  di
conglomerati finanziari
    b) consentire,   in  raccordo  con  la  disciplina  assicurativa,
l'univoca  individuazione  della  prevalenza  delle partecipazioni di
natura   bancaria   su   quelle   di   natura  assicurativa  ai  fini
dell'inclusione della societa' di partecipazione nel gruppo bancario.