Art. 4.
        Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato
  1.  Le  disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di
determinazione   dei  requisiti  patrimoniali  a  fronte  dei  rischi
connessi alle variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio,
dei  corsi  degli  strumenti  finanziari  e  del  prezzo delle merci,
nonche'  al  regolamento  delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari, valute o merci.
  2.  Per  la  determinazione  dei  requisiti  patrimoniali di cui al
comma 1  possono  essere  impiegati  i  dati  raccolti  e  i  modelli
utilizzati  dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui
all'art.  1  stabiliscono  requisiti organizzativi e quantitativi dei
sistemi  interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli
stessi  a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca
d'Italia.