Art. 4. Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi connessi alle variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, dei corsi degli strumenti finanziari e del prezzo delle merci, nonche' al regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari, valute o merci. 2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.