Art. 5. Requisiti patrimoniali a fronte de i rischi operativi I. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, inteso come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio legale. Le stesse disposizioni possono prevedere che l'utilizzo di differenti metodi regolamentari di determinazione dei requisiti sia condizionato a determinate caratteristiche dimensionali o di specializzazione operativa della banca o del gruppo bancario. 2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.