Art. 5.
        Requisiti patrimoniali a fronte de i rischi operativi
  I.  Le  disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalita' di
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali  a  fronte  del  rischio
operativo,   inteso  come  il  rischio  di  perdite  derivanti  dalla
inadeguatezza  o  dalla  disfunzione  di  procedure,  risorse umane e
sistemi  interni,  oppure  da eventi esogeni, ivi compreso il rischio
legale.  Le  stesse  disposizioni possono prevedere che l'utilizzo di
differenti  metodi  regolamentari di determinazione dei requisiti sia
condizionato   a   determinate   caratteristiche  dimensionali  o  di
specializzazione operativa della banca o del gruppo bancario.
  2.  Per  la  determinazione  dei  requisiti  patrimoniali di cui al
comma 1  possono  essere  impiegati  i  dati  raccolti  e  i  modelli
utilizzati  dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui
all'art.  1  stabiliscono  requisiti organizzativi e quantitativi dei
sistemi  interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli
stessi  a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca
d'Italia.