Art. 7. Informativa al pubblico 1. La disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano l'informativa da rendere al pubblico sulla situazione patrimoniale e di rischiosita', nonche' sulle modalita' impiegate per la gestione dei rischi, prevedendo modalita' che favoriscano la fruibilita' e comparabilita' delle informazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 individuano gli obblighi di informativa al pubblico che costituiscono condizione per il riconoscimento a fini prudenziali dei sistemi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativi, nonche' delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere obblighi di informativa al pubblico in capo a banche e capogruppo, di rilevanti dimensioni, appartenenti a un gruppo bancario estero.