Art. 7.
                       Informativa al pubblico
  1.  La disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano l'informativa da
rendere  al pubblico sulla situazione patrimoniale e di rischiosita',
nonche'  sulle  modalita'  impiegate  per  la  gestione  dei  rischi,
prevedendo  modalita' che favoriscano la fruibilita' e comparabilita'
delle informazioni.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 individuano gli obblighi di
informativa   al   pubblico   che  costituiscono  condizione  per  il
riconoscimento   a  fini  prudenziali  dei  sistemi  interni  per  la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali  a  fronte dei rischi di
credito  e  operativi,  nonche'  delle  tecniche  di attenuazione del
rischio di credito.
  3.  Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere obblighi di
informativa  al  pubblico in capo a banche e capogruppo, di rilevanti
dimensioni, appartenenti a un gruppo bancario estero.