Art. 8. Regime di vigilanza equivalente 1. Le disposizioni della Banca d'Italia stabiliscono per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, ovvero per determinate categorie di questi, un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche ai sensi del presente decreto, secondo criteri di gradualita' e proporzionalita' e tenendo conto della significativita' delle diverse configurazioni di rischio degli intermediari in relazione all'attivita' svolta e alle caratteristiche organizzative e dimensionali. Resta ferma la facolta' della Banca d'Italia di dettare per gli intermediari finanziari disposizioni specifiche in relazione ai rischi che ne caratterizzano l'attivita'. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Banca d'Italia emana, altresi', disposizioni volte a realizzare, secondo criteri di gradualita', la convergenza dei limiti di concentrazione dei rischi assunti dagli intermediari finanziari con quelli applicabili alle banche.