Art. 8.
                   Regime di vigilanza equivalente
  1.  Le  disposizioni  della  Banca  d'Italia  stabiliscono  per gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del TUB, ovvero per determinate categorie di questi, un regime di
vigilanza  equivalente  a  quello previsto per le banche ai sensi del
presente decreto, secondo criteri di gradualita' e proporzionalita' e
tenendo  conto della significativita' delle diverse configurazioni di
rischio  degli  intermediari in relazione all'attivita' svolta e alle
caratteristiche organizzative e dimensionali. Resta ferma la facolta'
della  Banca  d'Italia  di  dettare  per  gli intermediari finanziari
disposizioni  specifiche in relazione ai rischi che ne caratterizzano
l'attivita'.
  2.  Ai  fini  di  cui al comma 1 la Banca d'Italia emana, altresi',
disposizioni  volte  a realizzare, secondo criteri di gradualita', la
convergenza  dei  limiti  di  concentrazione dei rischi assunti dagli
intermediari finanziari con quelli applicabili alle banche.