Art. 9.
      Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia
  1.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1 stabiliscono nei confronti
delle  succursali in Italia di banche extracomunitarie l'applicazione
dello  stesso  regime prudenziale previsto per le banche italiane non
appartenenti  a  un gruppo bancario. La Banca d'Italia ha facolta' di
esonerare,  con  disposizioni  generali  o particolari, da una o piu'
regole  prudenziali  le succursali la cui attivita' e' sottoposta nei
rispettivi  Paesi  di  origine a strumenti di vigilanza equivalenti a
quelli previsti per le banche italiane, tenendo conto dei rapporti di
reciprocita'.