Art. 9. Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono nei confronti delle succursali in Italia di banche extracomunitarie l'applicazione dello stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario. La Banca d'Italia ha facolta' di esonerare, con disposizioni generali o particolari, da una o piu' regole prudenziali le succursali la cui attivita' e' sottoposta nei rispettivi Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli previsti per le banche italiane, tenendo conto dei rapporti di reciprocita'.