IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico»,  ed in particolare
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro:
    di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
    di  disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione  temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il
ricorso  ad  operazioni  di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
    di  procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno   ed   estero,   al   rimborso   anticipato   dei  titoli,  a
trasformazioni  di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche' a
sostituzione  tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  73150 del 4 agosto 2003, come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 10 febbraio 2005, con
il  quale  vengono  regolate  le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
  Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il
quale  il  Dipartimento del tesoro e' stato autorizzato ad effettuare
le  operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n. 398, a valere sul «conto di
disponibilita»,  mediante  depositi  o impieghi sul mercato monetario
nonche'  attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati
finanziari,   entro   i   limiti   previsti   dal   medesimo  decreto
ministeriale;
  Considerato che il Dipartimento del tesoro pone in essere:
    in  occasione  delle  operazioni  di  ristrutturazione del debito
pubblico,   accordi   con   istituzioni   finanziarie   al   fine  di
regolamentare le operazione medesime;
    accordi   di  carattere  generale  con  le  medesime  istituzioni
finanziarie,  al  fine  di disciplinare i predetti contratti, secondo
quanto  stabilito  dall'International Swap & Derivatives Association,
gia'  International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione
di    categoria    tesa    a    garantire    dal   punto   di   vista
giuridico-finanziario  l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra
le controparti;
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche»  ed in particolare l'art. 4 con il quale,
mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  governo  l'esercizio delle
funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  e la verifica della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli  atti  e  dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si   prevede   che   il  capo  del  Dipartimento  svolge  compiti  di
coordinamento,   direzione   e  controllo  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  generale  compresi  nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare  la  continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti» ed in
particolare  l'art.  3,  comma 13,  con il quale si stabilisce che le
disposizioni  di  cui al comma 1, relative al controllo preventivo di
legittimita'  della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai
provvedimenti  emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare
e valutaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, recante il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare  l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le
disposizioni   del  codice  stesso  non  si  applicano  ai  contratti
concernenti  servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla  vendita  ed  al  trasferimento  di  titoli o di altri strumenti
finanziari;
  Ritenuta  la  necessita'  di delineare gli obiettivi di riferimento
per  lo  svolgimento  dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni  finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Emissione dei prestiti
  Ai  sensi  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre   2003,   n.  398,  citato  nelle  premesse,  per  l'anno
finanziario  2007,  le  operazioni di emissione dei prestiti indicate
nel  medesimo  articolo  verranno disposte dal Direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione
competente  in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai
fini del presente decreto, come «Direttore della Direzione II»).
  Il  Dipartimento del tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso   o   variabile.   Potra',   inoltre,  procedere  all'emissione
temporanea  di  tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad
operazioni  di  pronti  contro  termine  od altre in uso nella prassi
finanziaria  al  fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo
le  modalita'  di  cui  al  decreto ministeriale del 30 dicembre 2005
citato   nelle   premesse;   le  modalita'  di  gestione  del  «conto
disponibilita»  di  cui al predetto decreto, rientrano nell'attivita'
disciplinata dal presente decreto.