Art. 7.
                      Obbligo di comunicazione
  Il Dipartimento del tesoro dara' regolare comunicazione all'Ufficio
di  Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in
forza   del   presente   decreto,   indicando   i   dati   finanziari
caratteristici   di  ciascuna  di  esse;  tale  comunicazione  potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici.
  Il  Dipartimento  del  tesoro  dara'  preventiva  comunicazione  al
Ministro  di  quelle  operazioni  che  per  le  loro  caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli  organi  di  governo;  inoltre,  nel  caso che le condizioni di
mercato  non  consentano  di ottemperare ai limiti posti dal presente
decreto,  le  scelte  conseguenti  verranno  sottoposte  al  Ministro
stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa