Art. 7. Obbligo di comunicazione Il Dipartimento del tesoro dara' regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici. Il Dipartimento del tesoro dara' preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa