Art. 2. 1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alaclor, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2006/966/CE della commissione a partire dal 19 dicembre 2006. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alaclor, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 19 giugno 2007.