Art. 2.
  1. Non  possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le
autorizzazioni  esistenti  per  prodotti  fitosanitari  contenenti la
sostanza  attiva  alaclor, in conformita' alle disposizioni dell'art.
2,  lettera  b),  della  decisione  2006/966/CE  della  commissione a
partire dal 19 dicembre 2006.
  2. Le  autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alaclor,
elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere
dal 19 giugno 2007.