Art. 2. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale. 2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2006 Il Ministro della salute Turco Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307