Art. 2.
    1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  i  prodotti  cosmetici  non  conformi  alle disposizioni del
presente   decreto   non  possono  essere  immessi  sul  mercato  dai
produttori  della  Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e,
dalla   medesima  data,  non  possono  essere  venduti  o  ceduti  al
consumatore finale.
    2.  Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti
per  la  registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 15 novembre 2006

                                             Il Ministro della salute
                                                       Turco


       Il Ministro
dello sviluppo economico
         Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307