IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fito  sanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda presentata in data 17 luglio 2006 dall'impresa
Irvita  Plant  Protection  n.v.  intesa  ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
CIFLOX  EW  uguale al prodotto di riferimento denominato BAYTEROID EW
registrato  al  n.  7733  con D.D. in data 23 marzo 1989 dell'impresa
Magan Italia S.r.l., con sede in Bergamo;
    Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
      il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato
BAYTEROID EW dell'impresa Magan Italia S.r.l.;
      non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
      sussiste  un  legittimo accordo con il titolare del prodotto di
riferimento;
    Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Accertato  che la classificazione del preparato denominato CIFLOX
EW  e'  conforme  a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
    Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data
di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Ciflutrin;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

    A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e  per 10 anni
l'impresa  Irvita  Plant  Protection  n.v.  con  sede in P.O.B. 403 -
Curacao (Antille Olandesi) rappresentata in Italia da Makhteshim Agan
Italia  S.r.l.  via  Verdi, 12 Bergamo e' autorizzata ad immettere in
commercio   il   prodotto  fitosanitario  pericoloso  per  l'ambiente
denominato  CIFLOX EW, con la composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
    Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da:   ml
10-50-100-200-250-500-750 e litri 1.
    Il  prodotto  in  questione  e'  preparato presso lo stabilimento
dell'impresa.  -  LIFA  S.r.l.  Vigonovo  (Venezia)  autorizzato  con
decreti  dell'i  .8.1978/11.3.2003  nonche'  importato  in confezioni
pronte per l'impiego dall'impresa estera: - Makhteshim Chemical Works
Ltd. - P.O.B. 60 - Beer. Sheva (Israele).
    La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative
confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette
allegate.
    Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13428.
    Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 15 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Borrello